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Roma, 25
ottobre 2016
Circolare n. 180/2016
Oggetto:
Tributi – Norme fiscali allegate alla legge di bilancio 2017 – D.L. 22.10.2016,
n. 193, su G.U. n. 249 del 24.10.2016.
Si riassumono di seguito le principali disposizioni
contenute nel decreto legge indicato in oggetto.
Soppressione di Equitalia (art. 1) – A decorrere dall’1 luglio 2017 viene soppressa Equitalia, il gruppo
societario incaricato della riscossione. Le funzioni di Equitalia sono
riattribuite all’Agenzia delle Entrate che le svolgerà tramite un nuovo ente
pubblico economico denominato “Agenzia
delle Entrate – Riscossione” sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del
Ministero dell’Economia e Finanze. La misura rientra nell’azione di recupero di
efficienza e spending review della Pubblica Amministrazione messa in atto dal
Governo.
Introduzione della trasmissione trimestrale
dei dati IVA (art. 4) – Dal 2017 viene
introdotto l’obbligo di trasmettere trimestralmente in via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e di quelle registrate,
comprese le bollette doganali, nonché i dati delle liquidazioni periodiche. Le
modalità e le informazioni da trasmettere saranno stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia. Per le imprese di minore dimensione (fatturato fino a
50 mila Euro) è stato previsto un credito d’imposta di 100 Euro una tantum per
l’adeguamento tecnologico necessario per adempiere al nuovo obbligo. Per
l’omessa o errata trasmissione dei dati sulle fatture è stata introdotta la
sanzione di 25 Euro, per un massimo di 25 mila Euro; per l’omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati sulle liquidazioni è stata introdotta una
sanzione da 5 mila a 50 mila Euro.
Soppressione degli elenchi Intrastat acquisti
e prestazioni ricevute (art. 4, comma 1) – Corrispondentemente all’introduzione delle nuove comunicazioni IVA trimestrali,
sono state previste alcune semplificazioni tra cui la soppressione degli
elenchi degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi
ricevute, nonché le Comunicazioni black list.
Depositi IVA, obbligo di versare l’imposta
per estrarre i beni (art. 4, comma 7) – A decorrere
dall’1 aprile 2017 viene previsto che l’estrazione dei beni dai depositi IVA
avvenga col versamento diretto dell’imposta. L’imposta è dovuta dal soggetto
che procede all’estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore
del deposito che è solidamente responsabile. Il versamento avviene col modello
F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo
a quello dell’estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione annota
l’autofattura nel registro acquisti e i dati della ricevuta del versamento. Gli
esportatori abituali possono procedere all’estrazione senza versamento
dell’IVA, previo invio telematico della dichiarazione d’intento all’Agenzia
delle Entrate che rilascia apposita ricevuta. Il mancato versamento
dell’imposta è punito con sanzione pari al 30% (art. 13 D.LGVO 471/97) al cui
versamento è tenuto solidalmente il gestore del deposito (tranne nel caso di
dichiarazione d’intento per la quale risponde solo il soggetto che procede
all’estrazione). Nel caso di introduzione in deposito di beni intracomunitari
l’IVA è assolta dal soggetto che procede all’estrazione mediante integrazione
della fattura entro 15 giorni dall’estrazione stessa. Le modalità di attuazione
delle nuove disposizioni saranno stabilite con provvedimento dei Direttori
delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane; parimenti con provvedimento dei
Direttori saranno stabilite le modalità di integrazione delle banche dati delle
due Agenzie; fino ad allora, ai fini dell’estrazione dei beni dal deposito, il
soggetto che procede all’estrazione comunicherà al gestore del deposito i dati
sulla liquidazione dell’imposta, e a sua volta il gestore comunicherà i dati
relativi all’estrazione all’Agenzia delle Dogane per poter svincolare la
garanzia gravante sull’imposta dei beni depositati.
Tutta questa nuova disciplina penalizza gravemente
l’attività dei depositi. La materia è all’attenzione degli organi confederali.
Dichiarazioni integrativa a favore (art.5) - Recependo un recente orientamento della Corte di Cassazione, è stata
prevista la possibilità di integrare le dichiarazioni fiscali per correggere
errori ed omissioni, entro i termini di accertamento, salva l’applicazione
delle sanzioni.
Sanatoria cartelle esattoriali (art.6) – E’ stata prevista la possibilità di estinguere i debiti relativi ai ruoli
dagli anni 2000 fino al 2015, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi
di mora. Sono escluse dalla sanatoria le cartelle relativa ai dazi doganali,
all’IVA all’importazione e alle sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada. Per avvalersi della sanatoria gli interessati dovranno
presentare apposita dichiarazione entro il termine del 23 gennaio prossimo, secondo
la modulistica che sarà divulgata dagli agenti della riscossione sui siti
Internet. E’ ammesso il pagamento rateale.
Voluntary disclosure (art.7) – Sono stati riaperti i termini per il rientro agevolato dei capitali
dall’estero da parte di chi non si è avvalso in precedenza della misura.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.179/2016 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.249 del 24.10.2016
DECRETO-LEGGE 22 ottobre
2016, n. 193
Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il
finanziamento di
esigenze indifferibili.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti in materia di
riscossione
Art. 1
Soppressione di Equitalia
1. A decorrere dal 1°
luglio 2017 le societa' del Gruppo
Equitalia
sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal
registro delle
imprese ed estinte,
senza che sia
esperita alcuna procedura
di
liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e'
fatto divieto alle societa' di cui al presente comma
di effettuare
assunzioni di personale
a qualsiasi titolo
e con qualsivoglia
tipologia contrattuale.
2. Dalla data di
cui al comma
1, l'esercizio delle
funzioni
relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3,
comma 1,
del decreto-legge 30
settembre 2005, n.
203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n.
248, riattribuito
all'Agenzia delle entrate
di cui all'articolo
62 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' svolto dall'ente
strumentale
di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire
la continuita' e la
funzionalita' delle
attivita' di riscossione, e' istituito un ente
pubblico economico,
denominato
«Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro
dell'economia e delle
finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente
l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi
di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo
universale,
nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali,
delle
societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la
qualifica
di agente della riscossione con i poteri e secondo le
disposizioni di
cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
L'ente ha autonomia
organizzativa,
patrimoniale, contabile e
di gestione. Ne
costituiscono organi il presidente, il comitato
di gestione e il
collegio dei revisori dei conti.
4. Il comitato di
gestione e' composto dal direttore dell'Agenzia
delle entrate in qualita' di Presidente dell'ente e da due
componenti
nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti
del comitato di gestione non
spetta alcun compenso,
indennita' o
rimborso spese.
5. Lo statuto e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Lo statuto disciplina le
funzioni e le
competenze degli organi,
indica le entrate dell'ente,
stabilendo i criteri
concernenti la
determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati
a soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al
fine di
garantire
l'equilibrio
economico-finanziario
dell'attivita'. Lo
statuto disciplina i casi
e le procedure,
anche telematiche, di
consultazione pubblica sugli atti di
rilevanza generale, altresi'
promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il
comitato
di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche
allo
statuto e gli
atti di carattere
generale che disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci
preventivi e
consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano
il bilancio
dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
Il
comitato di gestione delibera altresi' il
piano triennale per la
razionalizzazione delle attivita' di riscossione e gli
interventi di
incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica
finalizzata
alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente
opera
nel rispetto dei principi di legalita' e imparzialita', con
criteri
di efficienza gestionale, economicita' dell'attivita' ed
efficacia
dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti
nell'atto di
cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi
stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli
atti a
carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al
comma 13,
e al piano triennale per
la razionalizzazione delle
attivita' di
riscossione si applica l'articolo 60 del decreto
legislativo n. 300
del 1999.
6. Salvo quanto
previsto dal presente
decreto, l'Agenzia delle
entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice
civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai
fini
dello svolgimento della
propria attivita' e'
autorizzata ad
utilizzare anticipazioni di cassa.
7. Resta
fermo quanto previsto
dall'articolo 9 del
decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono
validi i
costi determinati, approvati e pubblicati da
Equitalia S.p.A., ai
sensi del citato articolo 9.
8. L'Ente
e' autorizzato ad
avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello
Stato competente per
territorio, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
L'ente
puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove
vengano in
rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito
l'ente,
assuma direttamente la trattazione della causa. Per il
patrocinio nei
giudizi davanti alle commissioni tributarie continua
ad applicarsi
l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.
546 e successive modificazioni.
9. Tenuto conto della
specificita' delle funzioni
proprie della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie
al loro
svolgimento, per assicurarle
senza soluzione di
continuita', a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale
delle societa'
del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,
in servizio alla data di entrata
in vigore del
presente decreto,
senza soluzione di continuita' e
con la garanzia
della posizione
giuridica ed economica
maturata alla data
del trasferimento, e'
trasferito all'ente pubblico economico di cui
al comma 3, previo
superamento di apposita
procedura di selezione
e verifica delle
competenze, in coerenza con i principi di trasparenza,
pubblicita' e
imparzialita'. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo
e
terzo comma, del codice civile.
10. A far data
dall'entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto,
il personale delle
societa' del Gruppo
Equitalia proveniente da
altre amministrazioni pubbliche
e'
ricollocato nella posizione
economica e giuridica
originariamente
posseduta nell'amministrazione
pubblica di provenienza
la quale,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento
di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001
e nel
rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica
e contenimento
delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto
solo
nei limiti dei
posti vacanti nelle
dotazioni organiche
dell'amministrazione
interessata e nell'ambito
delle facolta'
assunzionali disponibili.
Nel caso di
indisponibilita' di posti
vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza,
tale personale puo'
essere ricollocato, previa
intesa, ad altra
pubblica amministrazione con carenze di organico,
anche in deroga
alle vigenti
disposizioni in materia
di mobilita' e,
comunque,
nell'ambito delle facolta'
assunzionali delle amministrazioni
interessate.
11. Entro la data di cui
al comma 1:
a) l'Agenzia delle
entrate acquista, al valore nominale, le
azioni
di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del
citato decreto-legge n. 203 del
2005, e successive
modificazioni,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di
tale
acquisto e in proporzione
alla partecipazione societaria
detenuta
alla data dello
stesso acquisto, si
trasferisce in capo
al
cessionario l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a
qualunque titolo, in conseguenza dell'attivita' di riscossione
svolta
fino a tale data;
b) le azioni di
Equitalia Giustizia S.p.A., detenute
da Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero
dell'economia e
delle finanze;
c) gli organi societari
delle societa' di cui al comma 1 deliberano
i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di
legge, che
sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia
e delle
finanze. Ai componenti degli organi delle
societa' soppresse sono
corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino
alla
data di soppressione. Per
gli adempimenti successivi
relativi al
presente comma, ai predetti
componenti spetta esclusivamente, ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista
dal
rispettivo ordinamento.
12. Le operazioni di cui
al comma 11 sono esenti
da imposizione
fiscale.
13. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
e il direttore
dell'Agenzia delle entrate,
presidente dell'ente, stipulano
annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui
all'articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per
individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse
disponibili;
c) le strategie per la
riscossione dei crediti
tributari, con
particolare riferimento alla definizione delle priorita',
mediante un
approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli
obiettivi quantitativi da
raggiungere in termini
di
economicita' della gestione, soddisfazione dei
contribuenti per i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali
riscosse, anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione
fiscale;
e) gli indicatori e
le modalita' di
verifica del conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita'
di vigilanza sull'operato
dell'ente da parte
dell'agenzia, anche in relazione
alla garanzia della
trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle
norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della
funzione della riscossione
con modalita'
organizzative flessibili,
che tengano conto
della necessita' di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per
tipologia di contribuenti,
ovvero sulla base
di altri criteri
oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare
il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di
comunicazioni e informazioni preventive volte ad
evitare aggravi moratori per i
contribuenti, ed a
migliorarne il
rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della
legge 27
luglio 2000, n. 212.
14. Costituisce
risultato particolarmente negativo della
gestione,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo
n. 300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente
di cui al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo
di cui al
comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali
o comunque non
tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle
finanze,
per consentire l'adozione dei necessari correttivi.
15. Fino alla data di
cui all'articolo 1, comma 1,
l'attivita' di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di
prima
applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia
S.p.A.
e' nominato commissario straordinario per l'adozione
dello statuto
dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalita' di cui al
comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti
contenuti in norme vigenti agli ex
concessionari
del servizio nazionale
della riscossione e
agli agenti della
riscossione di cui all'articolo
3 del decreto-legge
30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre
2005, n. 248,
si intendono riferiti,
in quanto compatibili,
all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3.
Art. 2
Disposizioni in materia di
riscossione locale
1. All'articolo 10,
comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31
maggio 2017».
2. Con deliberazione
adottata entro il 1° giugno 2017,
gli enti
locali possono continuare ad avvalersi, per se' e per le
societa' da
essi partecipate, per
l'esercizio delle funzioni
relative alla
riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla
riscossione
nazionale.
3. Entro il 30 settembre
di ogni anno, gli
enti locali possono
deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni
relative alla
riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
Art. 3
Potenziamento della
riscossione
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate
puo'
utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e'
autorizzata
ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai
fini dell'esercizio delle
funzioni relative alla
riscossione
nazionale di cui
all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge
30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2
dicembre 2005, n. 248.
2. All'articolo 72-ter
del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602,
dopo il comma
2-bis, e' inserito
il
seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti
dai commi precedenti,
l'Agenzia delle entrate puo' acquisire le informazioni
relative ai
rapporti di lavoro o
di impiego, accedendo
direttamente, in via
telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale
della
previdenza sociale.
3. L'Agenzia delle
entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e
utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri
compiti di
istituto.
Capo II
Misure urgenti in materia
fiscale
Art. 4
Disposizioni recanti misure per il
recupero dell'evasione
1. L'articolo
21 del decreto-legge
31 maggio 2010,
n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 21
(Comunicazione dei dati
delle fatture emesse
e
ricevute). - 1. In riferimento
alle operazioni rilevanti
ai fini
dell'imposta sul
valore aggiunto effettuate,
i soggetti passivi
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro
l'ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di
tutte
le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute
e registrate ai sensi dell'articolo 25 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese
le bollette
doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione
relativa all'ultimo trimestre e' effettuata entro l'ultimo
giorno del
mese di febbraio.
2. I dati, inviati in
forma analitica secondo modalita' stabilite
con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
entrate,
comprendono almeno:
a) i dati identificativi
dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero
della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia
dell'operazione.
3. Per
le operazioni di
cui al comma
1, gli obblighi
di
conservazione previsti
dall'articolo 3 del
decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze del
17 giugno 2014
si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche'
per tutti i
documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di
interscambio
di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre
2007, n.
244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalita'
di
applicazione della presente disposizione, anche
in relazione agli
obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014,
sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
2. Dopo l'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122,
sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis
(Comunicazioni dei dati
delle liquidazioni
periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi trasmettono, negli
stessi
termini e con le medesime
modalita' di cui
all'articolo 21, una
comunicazione dei dati
contabili riepilogativi delle
liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1,
commi 1
e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998,
n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera
e), e 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633. Restano fermi
gli ordinari termini
di versamento
dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
effettuate.
2. Con il provvedimento
di cui
all'articolo 21, comma
2, sono
stabilite le modalita'
e le informazioni
da trasmettere con la
comunicazione di cui al comma 1.
3. La
comunicazione e' presentata
anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza
a credito. Sono
esonerati dalla
presentazione della comunicazione i soggetti passivi
non obbligati
alla presentazione della
dichiarazione annuale I.V.A.
o
all'effettuazione delle
liquidazioni periodiche, sempre
che, nel
corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di
esonero.
4. In caso di
determinazione separata dell'imposta in
presenza di
piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle
entrate mette a disposizione del contribuente,
ovvero del suo
intermediario, secondo le
modalita' previste
dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23
dicembre 2014, n.
190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui
all'articolo 21,
la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al
comma 1
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta
rispetto a quanto
indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti
emerge un risultato
diverso rispetto a
quello indicato nella
comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita'
previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il contribuente puo' fornire i
chiarimenti necessari, o
segnalare
eventuali dati ed elementi non considerati o valutati
erroneamente,
ovvero versare quanto
dovuto avvalendosi dell'istituto del
ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis,
comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,
indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Art. 21-ter (Credito
d'imposta). - 1. Ai soggetti in
attivita'
nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui
agli articoli 21 e
21-bis, e' attribuito una sola volta, per
il relativo adeguamento
tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito
spetta ai
soggetti che, nell'anno precedente a quello
in cui il
costo per
l'adeguamento tecnologico e' stato sostenuto,
hanno realizzato un
volume d'affari non superiore a € 50.000.
2. Il credito non
concorre alla formazione del
reddito ai fini
delle imposte sui redditi e
del valore della
produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio
2018, e
deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi
relativa al
periodo d'imposta in
cui e' stato
sostenuto il costo
per
l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative
ai periodi d'imposta
successivi fino a
quello nel quale
se ne
conclude l'utilizzo.
3. Ai soggetti
che inviano i
dati delle fatture
secondo le
modalita' di cui
all'articolo 21, nonche',
sussistendone i
presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo
2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, e'
attribuito,
unitamente al credito
di cui al comma
1, un ulteriore
credito
d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre
alla formazione del
reddito ai fini delle
imposte sui redditi
e del valore
della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive,
e' indicato in
dichiarazione ed utilizzato
secondo le modalita'
stabilite nel comma 2.».
3. All'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.
471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'omessa
o errata
trasmissione dei dati
di ogni
fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio
2010,
n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione
di €
25, con un massimo di € 25.000. Non si
applica l'articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa,
incompleta o infedele
comunicazione di cui
all'articolo 21-bis, del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con una
sanzione da €
5.000 a € 50.000».
4. Le disposizioni di
cui ai
commi da 1
a 3 si
applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:
a) la comunicazione dei
dati relativi ai contratti stipulati
dalle
societa' di leasing,
e dagli operatori
commerciali che svolgono
attivita' di locazione e
di noleggio, ai
sensi dell'articolo 7,
dodicesimo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e' soppressa;
b) limitatamente
agli acquisti intracomunitari di
beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti
in un altro
Stato membro dell'Unione
europea, le comunicazioni di
cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,
sono soppresse;
c) all'articolo 8, comma
1, del decreto
del Presidente della
Repubblica 22 luglio
1998, n. 322,
le parole: «nel
mese di
febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul
valore
aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e
per l'imposta
sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1°
febbraio e
il 30 aprile»;
d) all'articolo
1 del decreto-legge
25 marzo 2010,
n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono abrogati i commi
da 1 a 3;
2) al comma 5, le
parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 4».
5. Le disposizioni di
cui al comma 4, lettera d), si applicano alle
comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2017 e successivi.
6. Al decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A
decorrere dal 1°
aprile 2017, la
memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi
di cui al comma 1
sono obbligatorie per
i soggetti passivi
che
effettuano cessioni di
beni o prestazioni
di servizi tramite
distributori automatici. Al fine
dell'assolvimento
dell'obbligo di
cui al precedente
periodo, nel provvedimento del
direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate
soluzioni
che consentano di non
incidere sull'attuale funzionamento
degli
apparecchi distributori e
garantiscano, nel rispetto
dei normali
tempi di obsolescenza
e rinnovo degli
stessi, la sicurezza
e
l'inalterabilita'
dei dati dei
corrispettivi acquisiti dagli
operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate
possono essere stabiliti termini differiti, rispetto
al 1° aprile
2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione
elettronica
e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in
relazione
alle specifiche variabili
tecniche di peculiari
distributori
automatici.»;
b) all'articolo 7,
comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per le
imprese che operano
nel settore della
grande
distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429
a 432,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia' esercitata
entro il 31
dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».
7. All'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni di
beni eseguite mediante
introduzione in un
deposito I.V.A.»;
2) la lettera d) e'
abrogata;
b) il comma 6 e'
sostituito con il seguente:
«6. L'estrazione dei
beni da un deposito I.V.A. ai fini della
loro utilizzazione o in esecuzione di
atti di commercializzazione
nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi
d'imposta
agli effetti dell'I.V.A. e comporta il
pagamento dell'imposta; la
base imponibile e' costituita dal corrispettivo
o valore relativo
all'operazione non assoggettata all'imposta per
effetto
dell'introduzione ovvero,
qualora successivamente i
beni abbiano
formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo
o valore
relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato,
se non
gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali
prestazioni di
servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto
durante la
giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta
e' dovuta dal
soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in nome e per
conto
di tale soggetto dal gestore
del deposito, che
e' solidalmente
responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito
ai sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio
1997, n. 241,
esclusa la compensazione
ivi prevista, entro
il termine di cui
all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla
data di
estrazione. Il soggetto
che procede all'estrazione annota
nel
registro di cui all'articolo 25
del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, una fattura
emessa ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, del
medesimo decreto, e
i dati della
ricevuta del
versamento suddetto. E'
effettuata senza pagamento
dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono
della
facolta' di cui alla lettera c) del primo comma e al
secondo comma
dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633; in tal
caso, la dichiarazione
di cui
all'articolo 1, primo
comma, lettera c),
del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27
febbraio 1984, n.
17, deve essere
trasmessa telematicamente
all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta
telematica.
Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei
precedenti
periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13
del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al
cui pagamento e' tenuto
solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso
in cui
l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta
da un
soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui
all'articolo 1,
primo comma, lettera c), del predetto decreto n.
746 del 1983
in
mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova
applicazione la
sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto
n. 471
e al pagamento
dell'imposta e di
tale sanzione e'
tenuto
esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per
i beni
introdotti in un
deposito I.V.A. in
forza di un
acquisto
intracomunitario, il
soggetto che procede
all'estrazione assolve
l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura,
con
la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed
alla
annotazione della variazione
in aumento nel
registro di cui
all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n.
633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento
alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere
annotata nel
registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro
il mese
successivo a quello dell'estrazione. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia
delle dogane e
dei monopoli, sono
stabilite le modalita'
di
attuazione delle presenti disposizioni. Fino all'integrazione delle
pertinenti informazioni residenti nelle banche
dati delle Agenzie
fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni
introdotti
in un deposito
I.V.A. comunica al
gestore del deposito
i dati
relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente
comma; ai
fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera
b), il
gestore del deposito
I.V.A. comunica all'Ufficio
doganale di
importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito I.V.A.;
le
modalita' di integrazione telematica, ivi inclusa la
comunicazione di
cui al comma 4, lettera c), sono
stabilite con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto
con
il direttore dell'Agenzia delle entrate.».
c) al comma 8 e'
aggiunto il seguente periodo: «E' valutata
ai
fini della revoca dell'autorizzazione la
violazione da parte
del
gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui
al comma 6 del
presente articolo.»;
8. Le disposizioni di
cui al comma 7 si applica a decorrere dal
1°
aprile 2017.
Art. 5
Dichiarazione integrativa a
favore
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2,
i commi
8 e 8-bis,
sono sostituiti dai
seguenti:
«8. Salva
l'applicazione delle sanzioni
e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 472, e
successive modificazioni, le
dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive
e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione
di
un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un
maggiore o di
un minore debito d'imposta ovvero di un
maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli
conformi a
quelli approvati per il
periodo d'imposta cui
si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e
successive modificazioni.
8-bis. L'eventuale
credito derivante dal
minor debito o dal
maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma 8
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la
dichiarazione
oggetto di integrazione a favore
sia presentata oltre
il termine
prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa
al
periodo di imposta
successivo, il credito
di cui al
periodo
precedente puo' essere
utilizzato in compensazione, ai
sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241
del 1997, per
eseguire il versamento di
debiti maturati a
partire dal periodo
d'imposta successivo a
quello in cui
e' stata presentata
la
dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa
al periodo
d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione
integrativa e'
indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore
credito
risultante dalla dichiarazione
integrativa nonche' l'ammontare
eventualmente gia' utilizzato in compensazione.»;
b) nell'articolo 8:
1) nel comma 6, le
parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis
e 9»
sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»;
2) sono aggiunti i
seguenti commi:
«6-bis. Salva
l'applicazione delle sanzioni
e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 472,
e successive modificazioni, le
dichiarazioni
dell'imposta sul valore
aggiunto possono essere
integrate per
correggere errori od
omissioni, compresi quelli
che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta
ovvero di
una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante
successiva
dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di
cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per
il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre
i
termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
6-ter. L'eventuale
credito derivante dal minore
debito o dalla
maggiore eccedenza detraibile risultante dalle
dichiarazioni di cui
al comma precedente presentate entro il termine
prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa
al periodo di imposta
successivo puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione
periodica o di
dichiarazione annuale, ovvero
utilizzato in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n.
241 del 1997, ovvero, sempreche' ricorrano per
l'anno per cui e'
presentata la dichiarazione
integrativa i requisiti
di cui
all'articolo 30 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a
rimborso.
2. All'articolo 1, comma
640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
son apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea
le parole: «degli
articoli 2, comma
8» sono
sostituite dalle parole: «degli articoli 2,
comma 8, e 8, comma
6-bis»;
b) nella lettera b)
le parole: «agli
elementi» sono sostituite
dalle parole: «ai soli elementi».
Art. 6
Definizione agevolata
1. Relativamente ai
carichi inclusi in ruoli, affidati agli
agenti
della riscossione negli anni dal 2000 al 2015,
i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse
in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1,
del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui
all'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
provvedendo
al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite
massimo di
quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura
di
cui all'articolo 21,
comma 1, del
decreto del Presidente
della
Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate
all'agente della riscossione a titolo
di
capitale e interessi;
b) di quelle maturate a
favore dell'agente della riscossione,
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n.
112, a titolo di aggio sulle somme di
cui alla lettera
a) e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso
delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione
di cui al
comma 1, il
debitore
manifesta all'agente della
riscossione la sua
volonta' di
avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno
successivo alla
data di entrata
in vigore del
presente decreto, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che
lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito
internet
nel termine massimo di quindici
giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore
indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la
pendenza di
giudizi aventi ad
oggetto i carichi
cui si riferisce
la
dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi
giudizi.
3. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che
hanno presentato la dichiarazione di
cui al comma
2 l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione, nonche'
quello delle singole rate, e il giorno e
il mese di
scadenza di
ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono
ciascuna pari
ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un
sesto delle
somme dovute, la scadenza della terza rata non puo' superare
il 15
dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare
il 15
marzo 2018.
4. In caso di mancato
ovvero di insufficiente o tardivo
versamento
dell'unica rata ovvero
di una rata
di quelle in
cui e' stato
dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere
a) e
b), la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i
termini di prescrizione e
decadenza per il
recupero dei carichi
oggetto della dichiarazione di
cui al comma
2. In tal
caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e
non
determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della
riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento
non
puo' essere rateizzato ai sensi
dell'articolo 19 del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. A seguito della
presentazione della dichiarazione
di cui al
comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
per il
recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione.
L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi
del
presente articolo, non puo' avviare nuove
azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi
i fermi
amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di
presentazione
della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure
di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che
non si
sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero
non sia
stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia
stato gia'
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti
dilazionati previsti dal presente articolo
non si
applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle
somme dovute per la definizione
puo' essere
effettuato:
a) mediante
domiciliazione sul conto
corrente eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del
comma 2;
b) mediante bollettini
precompilati, che l'agente della riscossione
e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma
3, se il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita'
previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli
dell'agente della riscossione.
8. La facolta' di
definizione prevista dal comma
1 puo' essere
esercitata anche dai debitori che hanno
gia' pagato parzialmente,
anche a seguito di
provvedimenti di dilazione
emessi dall'agente
della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati
al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino
adempiuti tutti i versamenti
con scadenza dal
l° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della
determinazione
dell'ammontare delle somme
da
versare ai sensi del comma
1, lettere a)
e b), si
tiene conto
esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale
e
interessi inclusi nei
carichi affidati, nonche',
ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
di
aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive
e delle
spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano
definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili le
somme versate, anche anteriormente alla
definizione, a titolo
di
sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di
dilazione, di
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni
e somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma
1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della
prima o unica rata delle somme dovute ai fini
della definizione determina, limitatamente ai carichi
definibili, la
revoca automatica dell'eventuale dilazione
ancora in essere
precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per
effetto dei pagamenti parziali di
cui al
comma 8, computati
con le modalita'
ivi indicate, ha
gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del
comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma
2.
10. Sono esclusi dalla
definizione di cui al comma
1 i carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le
risorse proprie tradizionali
previste dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE,
Euratom del
Consiglio, del 31 ottobre
1994, come riformato
dalla decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
e l'imposta
sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a
titolo di recupero di aiuti di Stato ai
sensi
dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti
da pronunce di condanna
della Corte dei
conti;
d) le multe, le ammende
e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni
amministrative per violazioni
al Codice della
strada.
11. Per le sanzioni di
cui alla
lettera e), del
comma 10, le
disposizioni del presente articolo si applicano
limitatamente agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma,
della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del
pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente
della riscossione e'
automaticamente discaricato dell'importo
residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare
dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle
quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche
in
via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il
31 dicembre
2018, l'elenco dei debitori
che hanno esercitato
la facolta' di
definizione e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato
il
versamento.
13. Alle somme
occorrenti per aderire alla definizione
di cui al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale,
si applica la
disciplina dei crediti prededucibili di
cui agli articoli
111 e
111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 7
Riapertura dei termini della
procedura di collaborazione volontaria e
norme collegate
1. Dopo l'articolo
5-septies del decreto-legge 28 giugno
1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n.
227, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 5-octies
(Riapertura dei termini
della collaborazione
volontaria). - 1. Dalla
data di entrata
in vigore del
presente
articolo sino al
31 luglio 2017
e' possibile avvalersi
della
procedura di
collaborazione volontaria di
cui agli articoli
da
5-quater a 5-septies
a condizione che
il soggetto che
presenta
l'istanza non
l'abbia gia' presentata
in precedenza, anche
per
interposta persona, e
ferme restando le
cause ostative previste
dall'articolo
5-quater, comma 2. L'integrazione dell'istanza,
i
documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater,
comma 1,
lettera a), possono essere presentati entro il
30 settembre 2017.
Alle istanze presentate
secondo le modalita'
stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano
gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto,
l'articolo
1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive
modificazioni, e l'articolo 2, comma 2,
lettere b) e b-bis) del
decreto-legge 30 settembre
2015, n. 153,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
20 novembre 2015,
n. 187, in
quanto
compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni
sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre
2016;
b) anche in deroga
all'articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio
2000, n. 212,
e successive modificazioni, i
termini di cui
all'articolo 43 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo
57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,
e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive
modificazioni,
scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre
2018 per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria
ai
sensi del presente
articolo, limitatamente agli
imponibili, alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli
interessi
relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte
le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa
e al 30
giugno 2017 per le istanze presentate per la prima
volta ai sensi
dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo
periodo del
comma 5 del predetto articolo 5-quater;
c) per le sole attivita'
oggetto di collaborazione volontaria
ai
sensi del presente articolo, gli
interessati sono esonerati
dalla
presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente
decreto per il
2016 e per
la frazione del
periodo d'imposta
antecedente la data di
presentazione dell'istanza, nonche',
per
quelle suscettibili di generare
redditi soggetti a
ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui
redditi, e per i redditi
derivanti dall'investimento in
azioni o
quote di fondi comuni di investimento non
conformi alla direttiva
2009/65/CE, per i quali e' versata l'IRPEF
con l'aliquota massima
oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla
indicazione dei
redditi nella relativa dichiarazione, a
condizione che le stesse
informazioni siano analiticamente illustrate
nella relazione di
accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento
in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto
dovuto a
titolo di imposte, interessi e,
ove applicabili, sanzioni
ridotte
corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo
13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, per
il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la
data
di presentazione dell'istanza;
d) limitatamente
alle attivita' oggetto
di collaborazione
volontaria di cui
al presente articolo,
le condotte previste
dall'articolo 648-ter.1
del codice penale
non sono punibili
se
commesse in
relazione ai delitti
previsti dal presente
decreto
all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino
alla data del
versamento della prima o unica rata, secondo
quanto previsto alle
lettere e) e f);
e) gli autori delle
violazioni possono provvedere spontaneamente al
versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di
imposte,
ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza,
entro
il 30 settembre 2017, senza avvalersi della
compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e
successive modificazioni; il versamento puo' essere ripartito in tre
rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento
della prima
rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il
versamento
delle somme dovute nei termini e con le modalita' di cui al
periodo
precedente comporta i medesimi
effetti degli articoli
5-quater e
5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle
sanzioni
da versare per le violazioni dell'obbligo di
dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di
imposte sui
redditi e relative
addizionali, imposte sostitutive, imposta
regionale sulle attivita'
produttive, imposta sul
valore degli
immobili all'estero, imposta sul valore delle attivita'
finanziarie
all'estero e imposta
sul valore aggiunto,
anche in deroga
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Ai
fini della determinazione delle
sanzioni dovute, si
applicano le
disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui
all'articolo 4,
comma 1, del presente decreto e
le disposizioni dell'articolo
12,
comma 8, del medesimo
decreto legislativo, per
le violazioni in
materia di imposte, nonche' le riduzioni delle misure
sanzionatorie
previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre
2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n.
472 del
1997. Gli effetti di cui
all'articolo 5-quater e 5-quinquies del
presente decreto decorrono
dal momento del
versamento di quanto
dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia
delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della
procedura di
collaborazione volontaria con le modalita' di notifica
tramite posta
elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma
133, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle
violazioni non provvedono spontaneamente
al
versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla
lettera e)
o qualora il versamento delle
somme dovute risulti
insufficiente,
l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria
di cui al presente articolo e
limitatamente agli imponibili,
alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli
interessi
relativi alla procedura e per tutte le annualita'
e le violazioni
oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31 dicembre
2018, le
disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo
vigente alla
data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo'
versare le
somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5,
comma 1,
del
decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, e
successive
modificazioni, entro
il quindicesimo giorno
antecedente la data
fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita' indicate
nel comma 1-bis del medesimo articolo per
l'adesione ai contenuti
dell'invito, ovvero le somme
dovute in base
all'accertamento con
adesione entro venti giorni dalla redazione
dell'atto, oltre alle
somme dovute in base all'atto di contestazione o al
provvedimento di
irrogazione delle
sanzioni per la
violazione degli obblighi
di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del
presente decreto
entro il termine
per la proposizione
del ricorso, ai
sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e
successive modificazioni,
senza
avvalersi della compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.
241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di
una delle
rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
Ai soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente
articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere
notificati
al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra
disposizione di
legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica
certificata
previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre
2015, n.
208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta
elettronica
certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e'
esclusa la
ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4,
comma
3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
g) nelle ipotesi di cui
alla lettera e) del presente comma:
1) se gli autori delle
violazioni non provvedono spontaneamente
al
versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre
2017,
in deroga all'articolo 5-quinquies, comma
4, le sanzioni
di cui
all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al
60 per
cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste
dalle
lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in
misura
pari all'85 per cento
del minimo edittale
negli altri casi;
la
medesima misura dell'85 per cento del
minimo edittale si applica
anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi
e relative
addizionali, di
imposte sostitutive, di
imposta regionale sulle
attivita'
produttive, di imposta
sul valore degli
immobili
all'estero, di imposta
sul valore delle
attivita' finanziarie
all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle
violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per
una
frazione superiore al 10 per cento delle somme da
versare se tali
somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e
alle sanzioni, incluse
quelle sulle attivita'
suscettibili di
generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore
al 30 per
cento delle somme da versare negli altri
casi, fermo restando
il
versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste
dalla
lettera f) del presente
comma, provvede al
recupero delle somme
ancora dovute,
calcolate ai sensi
del punto 1)
della presente
lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle
violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per
una
frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da
versare se
tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a
ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili
di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o
uguale
al 30 per cento delle
somme da versare
negli altri casi,
fermo
restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo
le procedure
previste dalla lettera f) del presente comma, provvede
al recupero
delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi
del punto 1) della
presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per
cento;
4) se gli autori delle
violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute
in misura superiore
alle somme da
versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o
utilizzata in
compensazione;
h) la
misura della sanzione
minima fissata dall'articolo
5-quinquies, comma 7, prevista
per le violazioni
dell'obbligo di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo
5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di
investimenti
all'estero ovvero di attivita' estere di
natura finanziaria negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze 4 maggio
1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi'
se e' entrato in vigore prima del presente articolo un
accordo che
consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo
26 del modello
di convenzione contro
le doppie imposizioni
predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo
economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima del
presente
articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo
scambio di
informazioni elaborato nel
2002 dall'OCSE e
denominato Tax
Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque
fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli
articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno
1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227
al fine di
far emergere attivita'
finanziarie e patrimoniali,
contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui
all'articolo
5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e'
punito
con la medesima sanzione prevista per il reato di
cui all'articolo
5-septies del medesimo decreto-legge. Resta
ferma l'applicabilita'
degli articoli
648-bis, 648-ter, 648-ter.1
del codice penale
e
dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356,
e
successive modificazioni.
2. Al ricorrere della
condizione di cui al comma 1, lettera h), non
si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo
12, comma
2, secondo periodo,
del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102
e,
se ricorrono congiuntamente anche
le condizioni previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente
decreto, non
opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi
2-bis e
2-ter, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n.
78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi
della procedura di collaborazione volontaria
prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 per
sanare le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle
imposte sui
redditi e relative addizionali,
delle imposte sostitutive
delle
imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle
attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse
sino al
30 settembre 2016, anche
contribuenti diversi da
quelli indicati
nell'articolo 4, comma 1,
del presente decreto
e i contribuenti
destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi
abbiano
adempiuto
correttamente. Si applicano
le disposizioni di
cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del
2014,
come modificata dal
presente articolo. Se
la collaborazione
volontaria ha ad
oggetto contanti o
valori al portatore
i
contribuenti:
a) rilasciano
unitamente alla presentazione
dell'istanza una
dichiarazione in cui attestano
che l'origine di
tali valori non
deriva da condotte
costituenti reati diversi
da quelli previsti
dall'articolo
5-quinquies, comma 1,
lettere a) e
b), del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) provvedono, entro la
data di presentazione della relazione e dei
documenti allegati, all'apertura e all'inventario in
presenza di un
notaio, che ne
accerti il contenuto
all'interno di un
apposito
verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali
i valori
oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono entro la
data di presentazione della relazione e
dei
documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito
valori al
portatore presso intermediari finanziari, a cio' abilitati,
su una
relazione vincolata fino alla
conclusione della procedura.
Per i
professionisti e intermediari che
assistono i contribuenti
nell'ambito della procedura
di collaborazione volontaria,
restano
fermi gli obblighi prescritti
per finalita' di
prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo di
cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni. A
tal fine, in occasione
degli adempimenti previsti
per l'adeguata
verifica della
clientela, i contribuenti
dichiarano modalita' e
circostanze di
acquisizione dei contanti
e valori al
portatore
oggetto della procedura».
4. Il provvedimento di
cui all'articolo 5-octies del
decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4
agosto 1990, n. 227,
come modificato dal
presente decreto, e'
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. Dopo il comma 17
dell'articolo 83 del decreto-legge 25
giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«17-bis. I comuni, fermi
restando gli obblighi
di comunicazione
all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano
entro i sei
mesi successivi alla
richiesta di iscrizione
nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti
alla predetta
agenzia al fine della formazione di liste selettive per i
controlli
relativi ad attivita' finanziarie e investimenti
patrimoniali esteri
non dichiarati; le modalita' effettive di comunicazione e i
criteri
per la creazione delle liste sono disciplinati con
provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottarsi entro tre
mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione.
17-ter. In fase di prima
attuazione delle disposizioni del
comma
17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia
delle entrate vengono esercitate anche nei confronti
delle persone
fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli
italiani
residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai
fini della
formazione delle liste selettive
si terra' conto
della eventuale
mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria
di
cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge
28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto
1990, n. 227.».
Capo III
Misure urgenti per il finanziamento di
esigenze indifferibili
Art. 8
Finanziamento Fondo
occupazione
1. Per l'anno 2016, il
Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 592,6 milioni di euro,
anche
ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno
2012, n.
92, e successive modificazioni. Agli
oneri derivanti dal
primo
periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016,
si provvede
mediante utilizzo delle accertate economie relative al
medesimo anno
2016, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica
concernente
le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo
24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la
certificazione
del diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa.
Art. 9
Partecipazione di
personale militare alla
missione di supporto
sanitario in Libia e alla missione delle
Nazioni Unite UNSMIL
1. E' autorizzata, fino
al 31 dicembre 2016,
la spesa di
euro
17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione
di supporto sanitario in Libia denominata "Operazione Ippocrate" e
alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Support
Mission in Libya (UNSMIL).
2. Alle missioni di cui
al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in
materia di personale di cui
all'articolo 3,
commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n.
108, e
all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016,
n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n.
131;
b) le disposizioni in
materia penale di cui all'articolo
5, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4
novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n.
197;
c) le disposizioni in
materia contabile di
cui all'articolo 5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Art. 10
Finanziamento investimenti
FS
1. E' autorizzata la
spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e
400 milioni per
l'anno 2018 quale
contributo al contratto
di
programma - Parte investimenti,
aggiornamento al 2016,
di Rete
ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto
sul quale il
CIPE
nella seduta del 10 agosto 2016
si e' espresso
favorevolmente e'
aggiornato con dette disponibilita' ai fini della sua
approvazione.
2. Le risorse stanziate
per l'anno 2016
per il contratto
di
servizio con RFI sono destinate al contratto 2016 - 2020 in
corso di
perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta
del 10
agosto 2016.
Art. 11
Misure urgenti per il trasporto
regionale
1. A copertura dei
debiti del sistema di trasporto
regionale su
ferro, nel rispetto
degli equilibri di
finanza pubblica, e'
attribuito alla Regione Campania
un contributo straordinario, nel
limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016
per far fronte
ai
propri debiti verso la
societa' EAV s.r.l.,
riguardanti esercizi
pregressi per attivita' di gestione e investimenti
svolte dall'EAV
sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota
di cui al
periodo
precedente e' trasferita alla Regione Campania su sua richiesta
per
essere
immediatamente versata, nello
stesso termine, su
conto
vincolato della Societa' EAV S.r.l. per le finalita' di cui
al comma
2.
2. Le misure necessarie
al raggiungimento dell'equilibrio economico
della societa' di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l.,
di cui
all'atto aggiuntivo approvato con delibera
della Giunta regionale
della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte
in regime di
ordinarieta' dalla predetta societa' di gestione, sotto la vigilanza
della Regione Campania, dalla data di scadenza
del Commissario ad
acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22
giugno
2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo
generale che
prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori,
la rinuncia a
tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori,
ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al
piano di
accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione
delle
esecuzioni e comunque la
rinuncia all'inizio o
alla prosecuzione
delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento
definiti
nel piano di
accordo generale e
nelle successive transazioni
costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale,
le
successive
transazioni e la
completa esecuzione a
mezzo degli
effettivi pagamenti non possono superare il termine
complessivo di
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino
alla conclusione del
programma di risanamento,
continuano ad
applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo 16, comma 7, del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. A copertura dei
debiti del servizio
di trasporto pubblico
regionale dovuti dalla regione Molise nei
confronti di Trenitalia
S.p.a., e' attribuito
alla medesima regione
un contributo
straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.
4. Agli oneri di cui al
comma 1, pari a 600 milioni di
euro per
l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di
euro
per l'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente utilizzo
del
Fondo sviluppo e coesione -
programmazione 2014-2020. Le
predette
risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove
necessario,
degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse.
Art. 12
Misure urgenti a favore dei comuni in materia di
accoglienza
1. Le spese per
l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri
di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono
incrementate di
600 milioni di euro nell'anno 2016.
2. Quale concorso dello
Stato agli oneri che sostengono i
Comuni
che accolgono richiedenti protezione internazionale, e'
autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal
fine, nello
stato di previsione
del Ministero dell'interno,
e' istituito un
apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza
e
garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi
per lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti
con
le confessioni religiose». Con decreto del Ministro
dell'interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
entro venti giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di riparto ai comuni interessati
delle risorse di cui al presente comma, nel limite
massimo di 500
euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei
limiti della
disponibilita' del fondo.
Art. 13
Rifinanziamento Fondo PMI e misure per
la promozione
e lo sviluppo
dell'agroalimentare
1. La dotazione del
Fondo di
garanzia per le
piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge
23
dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 895 milioni
di euro per
l'anno 2016. Ulteriori
100 milioni di
euro potranno essere
individuati a valere sugli
stanziamenti del programma
operativo
nazionale «Imprese e competitivita' 2014-2020»
a titolarita' del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Al fine di favorire
l'accesso al credito delle imprese agricole,
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per l'anno 2016
in
favore dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare
(ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di
garanzie
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
29 marzo
2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo
gratuito,
nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti
previsti dai
regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107
e 108
del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli
aiuti de
minimis.
3. All'articolo 2,
comma 132, primo
periodo, della legge
23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le
parole: «che
operano nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli» sono sostituite
dalle seguenti: «che
operano nella
produzione,
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti
agricoli».
4. All'articolo 20 della
legge 28 luglio 2016, n.
154, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per
gli interventi di
cui al comma
1, ISMEA e'
autorizzata ad utilizzare le risorse residue
per l'attuazione del
regime di aiuti di cui all'articolo 66,
comma 3, della
legge 27
dicembre 2002, n. 289.».
Art. 14
Potenziamento di tax credit per il cinema
e l'audiovisivo
1. Per l'anno 2016
l'importo di 140 milioni di
cui al comma
3
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive
modificazioni, e' incrementato di 30 milioni.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e
finali
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n.
307, e' incrementato di 4.260 milioni di euro per
l'anno 2017, di
4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di
euro per
l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno
2020.
2. Agli oneri derivanti
dagli articoli 4, comma 2, 9, 10,
12, 13,
14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39
milioni di
euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro
per l'anno 2017,
di
4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro
per
l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno
2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai
fini
della compensazione degli
effetti in termini
di fabbisogno ed
indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente
comma, si
provvede:
a) quanto a 417,83 milioni
di euro per
l'anno 2016, mediante
riduzione delle dotazioni di competenza e
di cassa relative
alle
missioni e ai programmi
di spesa degli
stati di previsione
dei
Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente
decreto;
b) quanto a 1.600
milioni di euro
per l'anno 2016,
mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni
di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di
euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno
2018 e a
2.970 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno
2019, mediante
corrispondente
utilizzo di quota
parte delle maggiori
entrate
derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
3. Ai fini
dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle
finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni
di bilancio. Ove necessario,
previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre
il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui
regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di
pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di
osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22
ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi,
Presidente del Consiglio
dei
ministri
Padoan,
Ministro dell'economia
e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando